Giurisprudenza e Prassi

FALLIMENTO DELLA MANDANTE: DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA (68)

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

"in caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo)" ( Cfr. Cass. Sez. I, n.3546/2023).

Tale effetto discende, quindi, dalla previsione dell'art. 78 della legge fallimentare, applicabile al caso di specie, risalendo la pronuncia al 26.3.2021, secondo cui il contratto di mandato si scioglie per il fallimento di una delle parti.

Ne consegue che, a seguito della dichiarazione di fallimento della mandante, la mandataria capogruppo non è più legittimata ad agire in nome e per conto dell'impresa fallita, la quale ultima recupera una propria autonoma legittimazione.


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