Giurisprudenza e Prassi

RIPARTIZIONE QUOTE RTI - DICHIARAZIONE CONFORME AL MODELLO DELLA PA - ILLEGITTIMA ESCLUSIONE (48)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da R.T.P. costituendo tra Well Tech Engineering S.r.l.-Studio Tecnico Artuso Architetti Associati – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e di direzione lavori relativi all’intervento denominato “Liceo Artistico Mattia Preti di Reggio Calabria-Intervento strutturale” - Importo a base di gara: 192.807,91 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Citta Metropolitana di Reggio CalabriaStazione Unica Appaltante

Visto l’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei a procedure di affidamento di forniture o servizi, «nell’offerta devono essere specificate (…) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati»; visto lo schema di “dichiarazione di impegno irrevocabile tra progettisti”, predisposto dalla stazione appaltante, laddove è precisato che «la quota di partecipazione, da esprimersi in percentuale, è pari al rapporto tra la somma degli importi assunti dal concorrente in ogni categoria rispetto all’importo totale posto a base di gara»; considerato, alla luce di quanto sopra, che le indicazioni fornite dalla stazione appaltante sulla modalità di calcolo delle quote di partecipazione di ciascun componente il rtp conducono il concorrente a calcolare la quota di partecipazione di ciascuno rapportando la somma dei compensi stimati per i servizi riguardanti le opere di ogni categoria alla stima complessiva del corrispettivo posto a base di gara; considerato che la dichiarazione inizialmente prodotta dall’istante in ordine alla ripartizione delle quote di partecipazione e di esecuzione (67% la mandataria e 33% la mandante), illustrata da un quadro riassuntivo e da due tabelle recanti il dettaglio della stima dei servizi tecnici (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori) svolti da ciascun componente il rtp con riferimento a ciascuna categoria di opere (s.03 e e.20) a cui detti servizi si riferiscono, è rispettosa delle prescrizioni della stazione appaltante; considerato altresì che tale dichiarazione è conforme alla disciplina regolante la partecipazione dei raggruppanti alle gare per l’affidamento di servizi (cfr. il richiamato art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016), in assenza di una diversa disciplina speciale dettata per i servizi di architettura e ingegneria; ritenuto che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, «non può essere sanzionata un’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante» in quanto «la circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può ridondare a danno del medesimo, in violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e di tutela del legittimo affidamento delle concorrenti in buona fede; (…) (cons. di stato, v, 28 maggio 2009, n. 3320; cons. di stato, v. 5 luglio 2011, n. 4029), (…) (cons. di stato, sezione v, 28 maggio 2009, n. 3320)» (consiglio di stato, sez. v, 7 maggio 2019, n. 2917).


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)