IL VALORE MASSIMO DI UN APPALTO DEVE INCLUDERE ANCHE IL "QUINTO D'OBBLIGO": LA SOA DEI CONCORRENTI DEVE ESSERE COMMISURATA A TALE VALORE GLOBALE (14)
In tema di appalti di lavori, la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il quale deve includere ogni opzione prevista, ivi compresa la facoltà della stazione appaltante di imporre un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo). Ne deriva che l'operatore economico deve essere qualificato per tale importo complessivo sin dal momento della presentazione dell'offerta, non potendosi considerare tale clausola come meramente teorica o virtuale.
"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"; "la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto".
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