Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONI PA - REGOLE E AMMISSIONE CON RISERVA (62)

ANAC DELIBERA 2024

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, area a rischio dissesto a monte dell’abitato Zona cantine - L. 160/2019 art. 1 commi da 51 a 58 - Fondo annualità 2022 - CIG: A043C2AF03. S.A.: comune di Sant’Angelo le Fratte – Asmel Consortile scarlFascicolo 611/2024

Ai sensi dell'art. 62 CO. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto RUP (cfr. anche Parere MIT n. 2286/2023).

Deve ammettersi che il dato normativo può essere foriero di dubbi applicativi, sia nella parte in cui sembra sottendere la necessità della nomina di un RUP anche da parte della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento (possibilità prevista in caso di acquisti aggregati dall'art. 15 CO. 9 d.lgs. 36/2023 e dall'art. 9 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), sia nella parte in cui non descrive chiaramente i compiti dei RUP e dei responsabili di fase (eventualmente ricavabili dai compiti del RUP descritti, per ciascuna fase, dagli artt. 7 e 8 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), lasciando un certo margine discrezionale alle diverse prassi applicative.

Tuttavia, la nomina del RUP da parte dell'ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.

Diversamente opinando, ammettendo cioè che l'ente qualificato nomini solo un RFA, quest'ultimo sarebbe sottoposto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del soggetto beneficiario (ai sensi dell'art. 15 co. 4, ultima parte d.lgs. 36/2023), che tuttavia sarebbe non qualificato.

Inoltre, deve osservarsi che la nomina del RFA, nel caso di specie, è avvenuta in via analogica, ciò rappresentando una chiara violazione dell'art. 19 CO. 3 d.lgs. 36/2023, che impone la completa digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e quindi di tutti gli atti adottati nell'ambito delle procedure di gara.

Deve evidenziarsi che la nomina in via analogica non consente di attribuire data certa all'atto di nomina con tutte le conseguenze in termini di giuridica rilevanza degli atti successivamente adottati dal soggetto nominato.

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BENEFICIARIO: Il committente dei lavori.
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
CICLO DI VITA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. hhhh) del Codice: tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, del...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...