Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO L'ACCORPAMENTO IN CATEGORIA OG2 DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ROCCIOSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Sentenza 2025

In tema di appalti di lavori, la Stazione Appaltante non può accorpare in un'unica categoria di qualificazione generale (OG2) lavorazioni che, per natura tecnica e incidenza economica, appartengono a categorie specialistiche (OS21). Tale accorpamento risulta illegittimo se limita irragionevolmente l'accesso alla gara ad operatori economici specializzati, specialmente quando gli interventi sul supporto roccioso sono strutturalmente indipendenti dall'attività di restauro architettonico del bene vincolato sovrastante.

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