Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE SOA: SUFFICIENTE A DIMOSTRARE IL POSSESSO DELLE CAPACITA' ECONOMICHE E TECNICHE - ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI ULTERIORI REQUISITI (100.4)

ANAC DELIBERA 2025

L'art. 100, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in linea di perfetta continuità con il precedente Codice, individui nell'attestazione SOA un presupposto "necessario e sufficiente" per la partecipazione alle gare di appalto di lavori, senza che vi sia la necessità per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione. Come chiarito in alcuni precedenti dell'Autorità, "anche in una indagine di mercato, preordinata all'affidamento di un appalto di lavori, il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. Il possesso di qualificazione SOA, infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l'effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima." (cfr. Delibera n. 14 del 10 gennaio 2024; in termini cfr. anche Delibera Anac 140 del 4 aprile 2023;Delibera n. 601 del 31.05.2017; Parere n. 108 del 9 giugno 2011).

Tale principio è inoltre confermato anche dalla giurisprudenza, la quale afferma che "Il sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici è appunto (vincolato, vincolante e) unico, nel senso che per regola generale le stazioni appaltanti possono richiedere solamente l'attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, essendo tale attestazione "condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria". Su questa regola generale, riposa il senso stesso del sistema delle SOA, "che è volto ad evitare proprio che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare" multis CGA Reg. Sicilia n. 559 del 21.12.2017; TAR Campania Salerno, n. 513 del 26.2.2021).

È dunque di chiara evidenzia la circostanza che la richiesta di requisiti di partecipazione ulteriori a comprova della capacità tecnica e della stabilità economico-finanziaria dell'impresa partecipante appare del tutto ultronea e come tale potenzialmente limitativa della concorrenza rispetto alla richiesta dell'attestazione SOA, atteso che tale certificazione già di per sé presuppone una qualificazione idonea dell'operatore economico rispetto ai lavori da eseguire

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)
QUALIFICAZIONE: Sistema, gestito dall'ANAC, per attestare la capacità delle stazioni appaltanti di gestire direttamente procedure di affidamento di un determinato importo, basato su requisiti di organizzazione, esperienza e competenza. (Riferimento: Art. 63 e Alleg...
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