Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE CON RISERVA E ISCRIZIONE CON RISERVA: DIFFERENZE (63.13)

ANAC DELIBERA 2024

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio. Alla scadenza di tale periodo la iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

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