VALUTAZIONE OFFERTE: RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' DELLA S.A. (108)
La valutazione dell’offerta tecnica dei partecipanti alle gare pubbliche – sia per quanto riguarda la rispondenza della stessa alla lex specialis sia con riferimento all’attribuzione del punteggio tecnico – costituisce manifestazione della discrezionalità da riconoscersi alle stazioni appaltanti, le cui decisioni possono essere censurate dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire la propria personale ed opinabile valutazione a quella svolta dalla commissione di gara (si veda sul punto, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4721 del 2022: «Preliminarmente il Collegio ricorda, con riferimento alla valutazione, in sede di gara, dell’offerta tecnica effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, che a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, il giudizio espresso costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che sia affetta da manifesta illogicità»).
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