Giurisprudenza e Prassi

Sufficienza motivazionale del punteggio numerico e protocolli di campionatura clinica

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nelle gare pubbliche, l'attribuzione di un punteggio numerico soddisfa l'onere motivazionale della stazione appaltante se i criteri di valutazione sono prefissati con adeguato dettaglio. Nelle prove di campionatura regolate da specifici protocolli operativi, la commissione non è tenuta a redigere un report analitico di ogni fase del test, costituendo il voto numerico la sintesi coerente della valutazione tecnica operata in conformità alle prescrizioni vincolanti della lex specialis.

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