Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI RIPUBBLICAZIONE FORMALE PER MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA (71.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2024

A fronte della modificazione in corso di gara di un elemento essenziale della medesima, quale l'importo posto a base d'asta, l’Amministrazione deve rendere pubblici i nuovi atti di gara con le stesse modalità con cui sono stati resi pubblici gli atti originari (artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016), in quanto una variazione sostanziale degli atti di gara equivale di fatto all’indizione di una nuova procedura, con conseguente obbligo di osservanza delle regole di pubblicità legale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)