Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI TESORERIA E PROROGA NON GIUSTIFICABILE - ILLEGITTIMO OPERATO PA

ANAC ATTO 2022

Comune di N.- omissis - Procedura per l’affidamento in proroga del Servizio di Tesoreria – Nota di definizione in forma semplificata ai sensi dell’art. 21, comma 3, del Regolamento Anac sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018

In base all’interpretazione della norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza amministrativa, affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: – la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); – la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte); – la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013); – l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013); – l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto. Alla luce dell’evidenziato quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente che, nel caso di specie, sia la proroga disposta dal comune di N. che quella disposta dall’APSP omissis (non previste, tra l’altro, contrattualmente), benché limitate al tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara, effettivamente bandita da entrambe le S.A. in indirizzo, non rivestano il carattere dell’urgenza, atteso che il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo affidamento è imputabile esclusivamente alle Stazioni Appaltanti e, in particolare, ad un difetto di programmazione.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;