PROVVEDIMENTI DI PROROGA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA: PRESUPPOSTO IN OGNI CASO IL CONSENSO DEL PRIVATO AFFIDATARIO
Osserva questo collegio, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità di una proroga disposta in via retroattiva, il citato articolo 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18/2020 (posto a base del d.d.g. n. 4536 del 2021) – nel consentire la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza dovuta al virus Covid-19 – presuppone comunque necessariamente il consenso del privato, affidatario del servizio e destinatario della proroga stessa, non potendo tale norma essere interpretata nel senso di consentire all’amministrazione di imporre, in via unilaterale, una proroga al contratto contro la volontà dell’affidatario.
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