ILLEGITTIMA LA PROROGA DEI TERMINI PER SEMPLICI DIFFICOLTÀ OPERATIVE DEI CONCORRENTI (92.1)
È illegittima la proroga del termine per la presentazione delle offerte motivata da generiche difficoltà operative degli operatori economici, quali barriere linguistiche o discrepanze nei fusi orari, ove tali ostacoli siano superabili attraverso l'adozione della normale diligenza professionale. Tali circostanze non configurano né un malfunzionamento oggettivo del sistema telematico né una necessità di chiarimenti tardivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 36/2023. Resta inammissibile l'integrazione postuma della motivazione operata dall'Amministrazione in sede giudiziale per dimostrare malfunzionamenti non originariamente prospettati.
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