Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - POSSIBILE SOLO IN PRESENZA DEI PRESSUPPOSTI DI LEGGE (106)

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2023

Nel caso in decisione palesemente non sussistono le condizioni per disporre la proroga tecnica con la deliberazione impugnata:

- sia perché il contratto di servizio non prevedeva la proroga, ma la ripetizione del servizio;

- sia perché il contratto non era più in corso, come invece previsto dal citato art. 106, ma era venuto a scadenza il 31.3.2022;

- sia, infine, perché le procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente non erano neppure iniziate, mentre la disposizione in rassegna, nel consentire la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure, presuppone che esse abbiano avuto inizio.

L’inizio della procedura di affidamento del servizio non può certo individuarsi nell’adozione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022-2023 che espressamente rimette alle strutture deleganti (regione) o agli enti utilizzatori del servizio (enti del servizio sanitario regionale) l’adozione della determinazione a contrarre prodromica all’indizione della gara.

Pertanto la ASL, esclusa la possibilità aderire per l’affidamento del servizi convenzioni Consip (come specificato nel provvedimento gravato) e mancando le condizioni per disporre la proroga tecnica del contratto aggiudicato alla ricorrente, non avrebbe potuto far altro che indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto espressamente dalla nota n. 20518/2016 del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute che ammette, in tal caso, il ricorso alla procedura negoziata di urgenza di cui all’art. 57 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis, disposizione sostanzialmente riprodotta nell’art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
SALUTE: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;