Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA: NON COSTITUISCE UN DIRITTO PER L'OPERATORE ECONOMICO USCENTE (120.11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Ai sensi dell’art. all’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.

L’utilizzo consecutivo per definire la fattispecie, da parte del legislatore, delle espressioni “casi eccezionali”, “oggettivi e insuperabili ritardi”, “tempo strettamente necessario”, “situazioni di pericolo” e “grave danno all’interesse pubblico” denotano all’evidenza l’assoluta straordinarietà dell’istituto in esame, insuscettibile non solo di interpretazione estensiva o analogica, ma prima ancora di applicazione generalizzata.

In ragione delle precisazioni di cui sopra, deve concludersi che – da un lato – la stazione appaltante sia tenuta a puntualmente motivare in ordine alla ricorrenza dei detti presupposti nel caso in cui intenda prorogare il contratto ormai scaduto, nelle more dello svolgimento della nuova gara, essendo per contro – dall’altro – preciso onere della parte che contesta il mancato ricorso alla proroga indicare non solo il proprio interesse in tal senso, ma prima di tutto le eccezionali ed oggettive ragioni che nel caso di specie verrebbero a giustificarla (e, di converso, i profili di illegittimità della scelta dell’amministrazione di non ricorrervi).

Tali indicazioni non sono state però fornite dall’appellante, limitatasi a supporre possibili intenti elusivi della concorrenza nella decisione della stazione appaltante di procedere a brevi e separati affidamenti diretti.

Per contro, le motivazioni addotte dall’amministrazione per giustificare il mancato ricorso alla proroga e disporre (in sua vece) degli affidamenti diretti ad un terzo operatore economico risultano congrue e coerenti con le risultanze di causa: “Considerato che il vigente contratto di affidamento in concessione scade il 30/09/2024 - all. 18; l’espletamento delle procedure della suddetta gara richiede dei tempi tecnici piuttosto lunghi, durante i quali occorre, di contro, garantire il servizio pubblico di macellazione; si è dovuto escludere il ricorso all’istituto della proroga tecnica, comunque, previsto nel Capitolato speciale e prestazionale dell’affidamento in concessione, richiamata in precedenza, a causa di irregolarità e inadempienze commesse dal concessionario; a causa di irregolarità e inadempienze da parte del concessionario, che sono risultate di una tale criticità da minare il principio della buona fede".

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