Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - HA NATURA ECCEZIONALE

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

In base all’interpretazione della norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis TAR Campania, Napoli, VIII, 10/02/2022 n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: - la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018); - la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013).

Nel caso di specie la proroga risulta disposta con nota PEC del 9/6/2022 mentre la nuova procedura per l’affidamento del servizio è stata indetta il 5 luglio 2022, cioè prima della scadenza del contratto ma dopo la proroga.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;