Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - CARATTERE ECCEZIONALE - SOLO QUANDO NON E' POSSIBILE LA COMPETIZIONE (106.11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Non è dato riscontrare nella specie i presupposti - di carattere eccezionale - per poter disporre una cd. “proroga tecnica” dell’affidamento.

Quest’ultima (oggi prevista dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016, a mente del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente») costituisce infatti un’ipotesi eccezionale, applicabile in casi straordinari, e comunque per quanto strettamente necessario alla finalizzazione di un nuovo affidamento.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo - anche nella vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 - che, nell’ambito dei contratti pubblici, “il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della proroga siano “obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione”).

Siffatti presupposti, elaborati dalla giurisprudenza già prima dell’ingresso in vigore dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 del 2016, non sono riscontrabili nel caso di specie, atteso che - oltre a quanto suindicato circa la possibilità del Comune di esprimere già delle valutazioni sulle alternative prospettategli - la proroga è stata disposta a fronte della invocata valutazione comparativa (pur eventualmente necessaria) fra modalità di affidamento del servizio consistenti, rispettivamente, nella possibile adesione alla convenzione Consip e nell’accoglimento di una proposta di project financing, la quale avrebbe dato luogo al più, nell’immediatezza, alla dichiarazione di pubblico interesse in funzione di una successiva gara (tanto che lo stesso provvedimento prevede per tale ipotesi una ulteriore proroga dell’affidamento).

Il che, da un lato non vale a inverare le condizioni straordinarie di eccezionalità cui il ricorso alla proroga tecnica è subordinato, dall’altro non presenta i suddetti caratteri di stretta necessità e funzionalità alla stipulazione di un nuovo contratto, proprio perché viene in rilievo una comparazione fra modalità di affidamento una delle quali priva di effetto finale, ma avente valore ancora preliminare alla gara: di qui un assetto troppo aleatorio e arretrato per poter essere ritenuto tale da inverare una situazione idonea a giustificare utilmente la proroga tecnica.

Alla luce di ciò, al di là dei rilievi della S. in ordine al regime normativo che impone o favorisce l’adesione alle convenzioni Consip (su cui cfr. l’art. 1, comma 7 ss., d.l. n. 95 del 2012; già l’art. 26 l. n. 488 del 1999; l’art. 58 l. n. 388 del 2000; cfr. anche l’art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015; l’art. 1, comma 449 s., l. n. 296 del 2006), l’invocata valutazione comparativa fra le modalità di affidamento non era tale da inverare una situazione eccezionale idonea a giustificare sic et simpliciter la proroga del contratto sottraendo (frattanto) il regime di affidamento alle regole dell’evidenza pubblica, anche eventualmente con ricorso a procedure di transizione.

Per tali ragioni, le doglianze formulate dall’appellante risultano infondate, non rilevando neanche, alla luce di quanto suindicato, la mera durata di sei anni della convenzione Consip rimessa a valutazione comparativa con la proposta di project, considerato del resto che la legittimità del provvedimento di proroga si valuta in sé, quale strumento utilizzato in alternativa alle (varie) altre modalità di affidamento rispettose dei principi concorrenziali.

Con il quinto motivo di gravame A2A deduce la correlata erronea dichiarazione d’inefficacia (retroattiva) del contratto, condizionata dalla illegittima valorizzazione dei pregressi atti di proroga la cui impugnativa pure era stata dichiarata irricevibile dal giudice di primo grado.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;