Giurisprudenza e Prassi

PROROGA TECNICA - AMMESSA SOLO IN VIA ECCEZIONALE PER UN TEMPO LIMITATO (106.11)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

L’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, disciplina la proroga c.d. tecnica dell’appalto come segue: “11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che, data la ratio in materia di contratti pubblici, volta al migliore utilizzo possibile del danaro e degli altri beni della collettività, e la necessità di esplicazione di una piena ed effettiva concorrenza tra le imprese in un mercato libero, la proroga di un affidamento costituisce un evento eccezionale che, come tale, non può andare oltre il limite temporale espressamente sancito dall’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 (CGARS 171 del 3 marzo 2023, conferma TAR Sicilia, Catania, IV, 1581 del 10 giugno 2022).

La natura eccezionale dell’istituto (ex multis, Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3588) impedisce di estenderne la portata al di là dell’immediata formulazione testuale dell’art. 106, comma 11 cit. (Cons. Stato, V, 8292 del 12 settembre 2023).

La stazione appaltante può dunque disporre proroga tecnica dell’appalto concluso, per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente: una volta che il contraente sia stato individuato, sotto il profilo del materiale avvicendamento nel lavoro o nel servizio a esecuzione continuata occorre una consegna del lavoro o del servizio, dall’appaltatore già in proroga tecnica al gestore entrante, affinché l’esecuzione in capo al nuovo appaltatore possa iniziare nel più breve tempo possibile, ad esempio attraverso la detenzione del cantiere. L’avvicendamento tra appaltatori può implicare, peraltro, complesse operazioni, ad esempio relative alla tutela della continuità occupazionale dei lavoratori da un gestore all’altro, senza che queste ultime siano assunte dalla legge come elemento costitutivo della fattispecie dell’avvicendamento fra un appaltatore e l’altro (sulla c.d. clausola sociale, ex art. 50 del d.lgs. 50/2016, cfr. di recente TAR Piemonte, I, 680 del 14 luglio 2023).

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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