LEGITTIMA LA PROROGA TECNICA OLTRE IL TERMINE PER CONTINUITÀ DEL SERVIZIO (106.11)
La proroga tecnica dei contratti pubblici può legittimamente avere una durata superiore ai sei mesi inizialmente previsti, a condizione che il prolungamento sia limitato al tempo strettamente necessario per l'individuazione di un nuovo contraente. In ossequio al principio di continuità delle forniture pubbliche, l'operatore economico uscente è tenuto a proseguire l'esecuzione alle medesime condizioni contrattuali originarie, senza che l'Amministrazione debba acquisirne il consenso, qualora il ritardo nella nuova aggiudicazione sia supportato da un solido impianto motivazionale o da circostanze oggettive non imputabili a inerzia della Stazione Appaltante.
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