Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA PROROGA TECNICA OLTRE IL SEMESTRE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO (106.11)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, la proroga tecnica disposta ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ha natura eccezionale e deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova gara. Tuttavia, il termine di sei mesi eventualmente previsto dalla lex specialis non costituisce un limite invalicabile qualora la Stazione Appaltante debba assicurare la continuità di forniture o servizi sanitari essenziali e la nuova procedura di selezione sia già in corso presso la centrale di committenza regionale obbligatoria, risultando legittimo l'impiego della proroga anche ultra semestrale per prevenire soluzioni di continuità assistenziale.

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