INAMMISSIBILITÀ DELLA PROROGA TECNICA PLURIENNALE E INDENNIZZO PER GESTIONE DI FATTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (210.1)
È illegittima la proroga tecnica di un servizio pubblico, quale quello di tesoreria, che si protragga per un periodo superiore alla durata del contratto originario e che avvenga a condizioni economiche diverse da quelle iniziali. In assenza di un valido titolo contrattuale scritto, il rapporto proseguito de facto tra l'operatore economico e l'amministrazione è qualificabile come gestione di affari altrui ai sensi dell'art. 2028 c.c., obbligando l'ente al pagamento di un indennizzo forfettario parametrato all'utilità tratta dal servizio essenziale ricevuto.
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