Giurisprudenza e Prassi
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ILLEGITTIMA LA PROROGA TECNICA REITERATA PER INERZIA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA GARA (76.2)
TAR PUGLIA Sentenza
2026
La proroga tecnica è legittima solo se caratterizzata da temporaneità e finalizzata strettamente al tempo necessario per l'espletamento di una nuova gara già avviata; è pertanto illegittima la condotta della stazione appaltante che utilizzi lo strumento della proroga per stabilizzare nel tempo l'efficacia di un contratto scaduto a causa di propri ritardi programmatori o procedurali.
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