Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA PROROGA TECNICA REITERATA PER INERZIA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA GARA (76.2)

TAR PUGLIA Sentenza 2026

La proroga tecnica è legittima solo se caratterizzata da temporaneità e finalizzata strettamente al tempo necessario per l'espletamento di una nuova gara già avviata; è pertanto illegittima la condotta della stazione appaltante che utilizzi lo strumento della proroga per stabilizzare nel tempo l'efficacia di un contratto scaduto a causa di propri ritardi programmatori o procedurali.

Condividi questo contenuto:
Segui CodiceAppalti.it anche su Google
Aggiungici alle tue fonti preferite per dare maggiore evidenza alle nostre notizie nelle tue ricerche.
Seguici su Google

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati