Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO PONTE - PROROGA IN FAVORE DELLO STESSO GESTORE (63)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

La circostanza che non sia espressamente prevista dalla normativa di riferimento non rende il ricorso alla c.d. “gara ponte” di per sé solo illegittimo, in quanto comunque da preferire alla proroga sine die del servizio in favore dello stesso gestore, auspicata invece dalla ricorrente (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 10/01/2019 n. 43, secondo cui nulla vieta alle Amministrazioni aggiudicatrici, sino al momento della partecipazione alla gara indetta dalla centrale di committenza, di avvalersi di altre modalità di acquisizione, fra cui la stipulazione di contratti ponte con operatori del settore oppure il ricorso alla clausola di adesione, legittima nella misura in cui realizza l’estensione di un contratto in ogni modo aggiudicato all’esito di una gara pubblica; cfr. anche T.A.R. Puglia - Lecce, sez. II, 20/09/2019 n. 1483).

Infatti, l’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 prevede che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata”, tra l’altro, “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.

Stesse considerazioni, sul fatto che non si capisce in che modo le previsioni impugnate impedirebbero la presentazione dell’offerta, ritiene il Collegio di poter fare:

- per la presunta violazione della disciplina di cui al DPCM del 12.1.2017 e l’asserita violazione del criterio di appropriatezza terapeutica, fatti valere col 3° motivo di ricorso (C);

- sul 4° motivo (D), relativo a una non meglio chiarita illegittimità della suddivisione in lotti dell’appalto, perché (anche) tale aspetto appare privo di ricadute sulla concreta possibilità dei concorrenti di partecipare alla gara;

- sul 6° motivo (F), relativo ai criteri di attribuzione del punteggio, anch’esso privo di conseguenze immediate sulla effettiva partecipazione della gara;

- sul 7° motivo (G), relativo alla limitazione del subappalto al 40% dell’intera prestazione;

- sull’8° motivo (H), con cui il bando viene censurato in quanto vi sarebbe una divergenza tra il valore dell’appalto previsto in sede di programmazione degli acquisti e l’importo posto a base di gara.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
PROCEDURE RISTRETTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ttt) del Codice: le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltant...
PROCEDURE APERTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) del Codice: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
SUBAPPALTO: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque e...