TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE - LA PROROGA E' AMMISSIBILE IN IPOTESI ATIPICHE (79.3)
Deve ritenersi che l’avversata proroga dei termini per la presentazione delle offerte è intervenuta in modo generalizzato (non ledendo, dunque, la par condicio) e tempestivo (prima della scadenza dell’originario termine), al fine di ovviare alle difficoltà di partecipazione rappresentate da più operatori economici (avuto riguardo all’oggettiva complessità della procedura), senza incidere significativamente sulla tempistica della procedura di affidamento (essendosi determinato una dilazione di soli 14 giorni). Né, in linea con quanto riconosciuto da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 73/2021; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 224/2022; T.A.R. Puglia n. 775/2018), può ritenersi che gli artt. 79 del D.lgs. n. 50/2016 e 66 della Direttiva n. 2014/25/UE ostino a tale soluzione, recando essi unicamente l’enumerazione delle ipotesi in cui l’Amministrazione deve disporre la proroga, senza nulla disporre in merito alla differente ipotesi, qui rilevante, dell’esercizio discrezionale di tale potere (che non incontra preclusioni di sorta, purché, come in specie, sorretto da adeguata e congrua motivazione).
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