Giurisprudenza e Prassi

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – ATTO NON DEFINITIVO - NON DETERMINA AFFIDAMENTO QUALIFICATO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Secondo la giurisprudenza, la proposta di aggiudicazione è un atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, esso è quindi inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario provvisorio, con la conseguenza che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria è legittima pur se non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2022, n. 202; id., 11 marzo 2020, n. 1744).

Né il decorso del termine di cui all’art. 33, comma 1, codice dei contratti pubblici, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione comporta il perfezionamento dell’aggiudicazione (definitiva), la quale, per i complessi interessi sottesi e le esigenze che intende soddisfare, non può che rivestire le forme del provvedimento espresso adottato dalla stazione appaltante (cfr. da ultimo TAR Campania, Salerno, sez. I, 3 maggio 2021, n. 1124; TAR Lecce, sez. II, 12 agosto 2019, n.1424; TAR Campania, Salerno, sez. I, 12 luglio 2017, n.1153).

Per le stesse ragioni non appare predicabile nemmeno l’applicazione dell’art. 176 del codice dei contratti, invocato dalla ricorrente, che contempla le ipotesi specifiche in cui l’Amministrazione può procedere alla revoca, cessazione e risoluzione della concessione.

Tale norma, rileva il Collegio, si riferisce alle concessioni già in atto, laddove nel caso di specie, come visto, era ancora in essere il procedimento selettivo. Ne consegue che non sussistevano i presupposti per l’applicazione della disposizione in questione che è, invece, volta proprio a limitare la potestà di intervento dell’Amministrazione su una concessione già in corso di svolgimento a tutela dell’affidamento qualificato maturato dal concessionario una volta che il rapporto sia corso di esecuzione.

Con l’ulteriore profilo di doglianza, parte ricorrente si duole che il provvedimento di revoca non avrebbe riconosciuto alcuna considerazione alla propria posizione, laddove sarebbe stato necessario un attento bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato.

Rileva in contrario il Collegio che la rimarcata circostanza che non fosse stata ancora disposta l’aggiudicazione definitiva esclude che l’Amministrazione fosse tenuta a bilanciare l’interesse pubblico con quello della ricorrente, non potendosi ravvisare il consolidamento di un legittimo affidamento della ricorrente da contemperare con quello pubblico, come conferma la giurisprudenza secondo cui «nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l’assenza di una posizione di affidamento in capo all’aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l’onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell’interesse pubblico giustificativo dell’atto di ritiro» (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2019, n. 5597).


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