Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING - TERMINI DI IMPUGNAZIONE DELLA PROCEDURA – SI APPLICA TERMINE ORDINARIO 60 GIORNI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2024

Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la revoca della dichiarazione di fattibilità della proposta di project financing doveva essere impugnata nel termine abbreviato di 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a., mentre la ricorrente ha considerato il termine ordinario di 60 giorni per la proposizione dell’originaria impugnativa.

In realtà, come evidenziato dalla ricorrente, la giurisprudenza maggioritaria aderisce all’indirizzo secondo cui nella procedura di project financing occorre distinguere la fase preliminare della individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione: la prima fase, ancorché in qualche misura procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell’esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore. La seconda fase costituisce una vera e propria gara soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica. Di conseguenza, qualora si sia nell’ambito della prima di fase della procedura di project financing di individuazione del promotore, alle relative controversie non sono applicabili le regole proprie del rito speciale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a. (ex multis e di recente, Consiglio di Stato sez. V, 05/06/2024, n.5026).

Nel condividere quest’ultimo orientamento il Collegio evidenzia che, nel caso che ci occupa, effettivamente al ricorso introduttivo era applicabile il rito ordinario, ragione per cui l’impugnazione doveva avvenire ai sensi dell’art. 29 c.p.a. e cioè entro 60 giorni dalla conoscenza degli atti lesivi, vertendosi in una fase preliminare alla gara i cui atti sono stati poi gravati, seguendo questa volta correttamente il rito speciale ex art. 120 c.p.a., con ricorso per motivi aggiunti.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;