Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING: NULLA E' DOVUTO AL PROMOTORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA

TAR ABRUZZO AQ SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che l’Amministrazione ha la facoltà di revocare la procedura di project financing prima della conclusione della gara e dell’aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell’iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale. Nella procedura di project financing, infatti, la fase precontrattuale, nella quale le parti contraenti possono essere chiamate a rispondere di eventuali scorrettezze reciproche, inizia solo dopo l’espletamento della gara, quando si apre una fase negoziale coinvolgente il promotore finanziario e le imprese prime classificate nella procedura di selezione.

Deve escludersi, inoltre, che spetti al promotore un indennizzo ex art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, nel caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza pubblica, non risultando in capo all’interessato una posizione giuridica definitiva, avendo l’Amministrazione facoltà di dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o di non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse. Né spetta il rimborso delle spese di gara, che risulta dovuto nel project financing a favore del promotore solo ove questo non risulti aggiudicatario della concessione quando la gara stessa si sia peraltro conclusa.

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PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.