Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING: LA P.A. NON E' TENUTA A INDIRE PROCEDURA DI GARA UNA VOLTA INDIVIDUATO IL PROMOTORE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Questo collegio ricorda la pronuncia del Cons. St., sez. V, n. 5493 del 21.9.2020 (“La presentazione della proposta di project financing non comporta l'insorgere di un dovere di dare corso alla procedura di individuazione del promotore, posto che l'amministrazione rimane titolare del potere di valutazione della proposta per la tutela dell'interesse pubblico, i cui esiti si articolano in un ventaglio di possibili soluzioni: se sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione, se invece sia più confacente rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto e revocare l'intera procedura”) e anche da Cons. St., sez. V, n. 368 dell’11.1.2021 (“In materia di project financing l'Amministrazione - una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato - non è comunque tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale, se, per la tutela dell'interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto”).

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PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;