Giurisprudenza e Prassi

PROJECT FINANCING - FASE DI INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE - AMPIA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. (183.15)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2023

Osserva, innanzitutto, il Tribunale che secondo quieti principi giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2020, n. 1005; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1624 del 2020), la procedura di Project Financing di cui all'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., individua due serie procedimentali strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, la seconda di gara ad evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità, quest'ultima a sua volta distinta nelle sub-fasi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di eventuale esercizio da parte del Promotore del diritto di prelazione.

In tale ambito, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente e ripetutamente riconosciuto che la fase preliminare di individuazione del Promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità, tale da non potere essere resa coercibile nel giudizio amministrativo di legittimità, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante Promotore e che lo scopo finale dell'intera procedura, interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del Promotore, è l'aggiudicazione della concessione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
PROMOTORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. r) del Codice: un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;