Giurisprudenza e Prassi

LA SECONDA FASE DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING, FINALIZZATA ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE, È ASSOGGETTATA AL RITO SPECIALE "APPALTI" (193)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il ricorso avverso il bando di gara relativo alla seconda fase di una procedura di finanza di progetto, disciplinata dal D.Lgs. n. 36/2023, deve essere proposto nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 120 c.p.a., non rilevando in senso contrario la circostanza che l'oggetto dell'affidamento includa l'occupazione di beni del demanio marittimo.

“Non v’è dubbio, dunque, che si è in presenza nella specie di una «procedur[a] di affidamento e di concessione disciplinat[a] dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo» n. 36 del 2023, agli effetti dell’art. 120, comma 1, Cod. proc. amm., quale appunto seconda fase dell’affidamento in project financing rimessa a procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023; ciò in un contesto in cui, come noto, solo la prima fase del project, di scelta del promotore, è affidata all’applicazione del rito ordinario (cfr. al riguardo, inter multis, Cons. Stato, V, 14 novembre 2025, n. 8928 e richiami ivi; Id., 21 maggio 2025, n. 4359).

In tale contesto, il fatto che il project financing ricomprendesse anche l’occupazione di un bene demaniale (cfr., su tutti, l’art. 10, comma 1, disciplinare) non incide in alcun modo sulla natura della procedura, né implica modifiche alla lex specialis che rimane ferma nell’indire e disciplinare una procedura di finanza di progetto (nella sua seconda fase, quale procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023) ai sensi del Codice; [...]"

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
FINANZA DI PROGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione di lavori o servizi, che può essere avviata su iniziativa pubblica o privata. (Riferimento: Art. 193)