Giurisprudenza e Prassi

INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI INDIRE LA GARA DOPO IL PUBBLICO INTERESSE (183.15)

TAR PUGLIA Sentenza 2026

In tema di finanza di progetto, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l'individuazione del promotore non comportano l'insorgenza di un obbligo giuridico per la Stazione Appaltante di indire la gara per l'affidamento della concessione; tale scelta costituisce una manifestazione di discrezionalità amministrativa che impedisce la formazione di un silenzio-inadempimento sanzionabile in sede giurisdizionale.

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