Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SENZA PREVENTIVA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA RISPETTO ALL'APPALTO (175.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2026

È illegittima la procedura di finanza di progetto ad iniziativa privata qualora la Stazione Appaltante non fornisca prova di aver adempiuto all'obbligo di valutazione preliminare della convenienza economica del modello di partenariato rispetto all'appalto ordinario; tale valutazione deve essere completa, basata su presupposti urbanistici certi e non può risolversi in un mero rinvio alle premesse della proposta presentata dal promotore.

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FINANZA DI PROGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione di lavori o servizi, che può essere avviata su iniziativa pubblica o privata. (Riferimento: Art. 193)