ILLEGITTIMA L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL PROMOTORE (75.6)
In tema di finanza di progetto, la garanzia provvisoria tutela la stazione appaltante dal rischio che l'aggiudicatario non addivenga alla stipula del contratto. Tale garanzia non può essere escussa qualora la procedura si interrompa nella fase preliminare di approvazione del progetto presentato dal promotore, poiché quest'ultimo non riveste ancora la qualifica di aggiudicatario definitivo e la mancata approvazione del progetto, pur se derivante da criticità tecniche, non costituisce l'inadempimento sanzionato dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
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