FINANZA DI PROGETTO: PUO' ESSERE LEGITTIMAMENTE UTILIZZATO PER CONCESSIONI DEMANIALI
Osserva questo collegio che l’ipotizzato utilizzo della procedura di project financing fuori dai casi previsti dalla legge non costituisce una carenza di potere in astratto, fonte di nullità dei provvedimenti adottati, ma uno scorretto esercizio del potere esistente che determina l’illegittimità dei provvedimenti adottati e non la loro nullità.
Comunque nel caso in esame il Comune ha correttamente fatto ricorso al project financing per l’affidamento in concessione e gestione del Porto turistico atteso che tale istituto può essere utilizzato quando all’affidamento del bene preveda anche la gestione dello stesso, con effettuazione di lavori di valorizzazione e/o dei servizi connessi allo sfruttamento del bene, configurandosi in tali ipotesi una concessione di lavori e/o di servizi soggetta alla disciplina della Direttiva 23/2014/UE e, quindi, suscettibile di assegnazione mediante project financing.
Ebbene per i porti turistici la tipologia di concessione utilizzata è quella di lavori e servizi in quanto essa “si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all’esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.). Si tratta, quindi, di una figura complessa e peculiare (sebbene non isolata, potendo talvolta la concessione di un bene pubblico risultare servente alla prestazione di un servizio al pubblico: cfr., ex aliis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 13 giugno 2017, n. 6985), nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all’affidamento di servizi pubblici” (TAR Liguria n. 946 del 2021).
Tale schema sussiste anche nel caso in esame in cui il Comune intende affidare in concessione “la gestione del Porto Turistico di omissis” prevedendo sia l’esecuzione di lavori di “rigenerazione-riqualificazione urbana della sovrapiastra del Porto Turistico di omissis” che lo svolgimento di plurimi servizi, tra cui quelli connessi alla messa a disposizione del Comune di “un determinato numero di posti barca”.
In secondo luogo il Comune è titolare del potere di affidamento della concessione del Porto turistico anche perché l’art. 10 LR Liguria n. 13/1999 e s.m.i. stabilisce che “sono di competenza dei Comuni le funzioni relative … al rilascio e rinnovo delle concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale”.
Ne consegue che il Comune ha legittimamente utilizzato lo strumento del project financing.
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