DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING AD INIZIATIVA PRIVATA (193.4)
In tema di project financing ad iniziativa privata ex art. 193 D.Lgs. 36/2023, la pubblica amministrazione non è obbligata a dare inizio all'istruttoria volta a valutare la fattibilità del progetto qualora ritenga, con valutazione discrezionale insindacabile nel merito, che la proposta non sia coerente con l'interesse pubblico o con la programmazione strategica in corso di definizione. Il promotore privato è titolare di una mera aspettativa di fatto e non può pretendere che l'amministrazione sospenda la propria attività programmatoria o subordini la pianificazione generale alla valutazione di una singola proposta privata.
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