Giurisprudenza e Prassi

DISCREZIONALITÀ DELLA PA NELLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING AD INIZIATIVA PRIVATA (193.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SALERNO Sentenza 2025

In tema di project financing ad iniziativa privata ex art. 193 D.Lgs. 36/2023, la pubblica amministrazione non è obbligata a dare inizio all'istruttoria volta a valutare la fattibilità del progetto qualora ritenga, con valutazione discrezionale insindacabile nel merito, che la proposta non sia coerente con l'interesse pubblico o con la programmazione strategica in corso di definizione. Il promotore privato è titolare di una mera aspettativa di fatto e non può pretendere che l'amministrazione sospenda la propria attività programmatoria o subordini la pianificazione generale alla valutazione di una singola proposta privata.

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