Disapplicazione del diritto di prelazione del promotore per contrasto unionale
TAR LOMBARDIA, BRESCIA Sentenza
2026
È legittimo il provvedimento di una stazione appaltante che dispone la disapplicazione del diritto di prelazione in favore del promotore ex art. 193, comma 12, D.Lgs. 36/2023, pur se previsto dalla lex specialis, qualora tale iniziativa risulti necessaria per conformare la procedura di gara ai principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dal diritto unionale e recepiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)