ASSOCIAZIONI SPORTIVE - REQUISITI SPROPORZIONATI CAPITALE SOCIALE - LEGITTIMA IMPUGNAZIONE
Secondo il Collegio la sentenza appellata “trascura di considerare che oggetto di gara era, come chiarito, non già il semplice affidamento in gestione degli impianti sportivi esistenti (per i quali non è dubbio l’evidenziato favor per le associazioni sportive dilettantistiche), ma – più comprensivamente – l’affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione (definitiva ed esecutiva), dei lavori di adeguamento degli impianti e della successiva gestione degli stessi.
Orbene, i requisiti soggettivi per essere ammessi alla procedura di finanza di progetto sono indicati all’art. 183, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016, che fa espresso richiamo ai requisiti previsti “per i concessionari”.
Più specificamente, i requisiti in questione trovano il loro fondamento, da una parte, nel previgente regolamento e, segnatamente, nell’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 (destinato a restare in vigore, ai sensi dell’art. 217, comma 1 lettera u) n. 1, fino alla approvazione degli “atti attuativi” del nuovo Codice) e, dall’altra – relativamente ai motivi di esclusione – negli artt. 80 e 136.
L’art. 95 cit., che contiene la disciplina relativa ai concessionari, rinvia, a sua volta, a quella contenuta negli attuali artt. 83 e 84 del Codice (che sostituiscono, nel contesto del carattere mobile del rinvio, l’art. 40 del Codice previgente) e all’art. 79, comma 7 dello stesso regolamento, il quale prevede altri quattro “requisiti d’ordine speciale”, attinenti: a) alla adeguata capacità economica e finanziaria; b) alla adeguata idoneità tecnica e organizzativa; c) alla adeguata dotazione di attrezzature tecniche; d) all’adeguato organico medio annuo.
Ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono, infine, specificamente previsti dallo stesso art. 95, comma 1 del regolamento, segnatamente sotto gli aspetti del valore del fatturato medio, del capitale sociale e dell’esperienza dell’impresa nello svolgimento di servizi affini a quello per il quale si candida.
In particolare, l’art. 95, comma 1 lettera b) prescrive il possesso di un “capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento”.
Alla luce di quest’ultimo dato, e considerando che il valore della commessa in contestazione era pari ad € 1.070.000,00, il capitale minimo richiesto ai concorrenti era pari ad € 53.500,00, rispetto al quale appare del tutto ragionevole l’opzione di arrotondamento ad € 55.000,00, operata dal Comune appellante.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti ai fini dell’accoglimento dell’appello“.
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