PROGETTISTA INDICATO NELL'OFFERTA TECNICA PRIVO DI IDONEITA' PROFESSIONALE: LA SOSTITUZIONE COSTITUIREBBE INAMMISSIBILE MODIFICA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA (101.1)
L'istanza cautelare proposta dalle ricorrenti è stata respinta in quanto i provvedimenti e gli atti impugnati sono risultati pienamente legittimi, in quanto la proposta sostituzione del componente del R.T.P. ricorrente (ing. M. R., specificamente indicato nell’offerta tecnica presentata quale D.O. Impianti, ma privo della dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri nella specifica Sezione A - Settore Industriale, requisito di idoneità prescritto a pena di esclusione dal Disciplinare) e di ridistribuzione degli incarichi relativi ai ruoli di D.O. Impianti e Ispettore di Cantiere nell’ambito del Gruppo di Lavoro, ovvero di integrazione di quest’ultimo Gruppo con l’inserimento di una nuova figura professionale, implica con ogni evidenza (per la proposta modificazione degli incarichi ricoperti dai singoli professionisti rispetto a quelli originariamente indicati nell’offerta tecnica presentata), una modificazione (postuma) sostanziale delle dichiarazioni rese nel D.G.U.E. circa il possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara e dell’offerta tecnica così come originariamente presentata dal predetto R.T.P .
Nella specie la suddetta offerta tecnica proposta dal R.T.P. ricorrente è stata valutata dalla Commissione giudicatrice sulla scorta dei requisiti professionali solo dichiarati dal costituendo R.T.P. ricorrente (come previsto dalla Tabella n. 11, dell’articolo 15 del Disciplinare di gara, relativo alla “Valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, sub-criterio C.1 rubricato “Qualità della struttura tecnico-organizzativa dell’Ufficio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione”) con l’assegnazione del punteggio anche in relazione al sub criterio “C” della Tabella “Risorse umane” messe a disposizione per lo svolgimento del servizio” (tenendo conto delle principali esperienze maturate da parte dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio in appalti analoghi all’oggetto del contratto, e comunque delle mansioni specificamente attribuite all’interno della struttura organizzativa del Gruppo di Lavoro in relazione alle sue articolazioni interne), sicché l’apporto professionale ed esperienziale specifico di ognuno dei professionisti indicati nel Gruppo di lavoro costituisce effettivamente un elemento essenziale (rectius l’ex sé) dell’offerta tecnica sotto il profilo qualitativo, ossia una caratteristica intrinseca della stessa, esorbitando - dunque - dai limiti normativi del soccorso istruttorio.
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