CARENZA DEI REQUISITI IN CAPO AL PROGETTISTA: IL CONCORRENTE VA ESCLUSO E NON E' AMMESSA LA SOSTITUZIONE
ll primo giudice in realtà si è correttamente limitato a dar atto della legittimità della decisione assunta dall’amministrazione (che aveva disposto l’esclusione dell’ATI in ragione del difetto dei requisiti richiesti in capo ad uno dei professionisti da questa indicati, anziché limitarsi ad invitarla a sostituirlo), senza superare i limiti (interni ed esterni) delle proprie attribuzioni; nella specie, a fronte dell’obiezione che il progettista in questione non poteva essere assimilato ad un concorrente in gara, il TAR si era limitato a ricordare come – per costante orientamento giurisprudenziale – anche il progettista “indicato” debba essere in possesso dei requisiti generali di moralità e di affidabilità e di quelli speciali richiesti dalla legge di gara, pena l’esclusione del concorrente che lo abbia designato.
Nel caso di specie, in particolare, il primo giudice aveva posto in evidenza che “il contributo apportato dal progettista escluso sull’offerta presentata dalla ricorrente, appare ad avviso del Collegio significativo, avendo lo stesso – per come anche, incontestabilmente, evidenziato dalla difesa della Stazione appaltante – prestato l’impegno di fornire la sua attività per una quota di partecipazione pari al 20%, e, con specifico riferimento alle categorie specialistiche di qualificazione della progettazione, per il 22% per la categoria S.05, per il 40% per la IA.01 (Impianti a fluido) e per l’85% per la V.03 (Viabilità speciali, alias piazzali)”. Il che appariva decisivo, in considerazione del fatto che la gara in esame ricadeva nella categoria dell’appalto integrato nella forma “speciale”, avendo ad oggetto (anche) la progettazione definitiva oltre a quella esecutiva e, ovviamente, la successiva realizzazione dei lavori.
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