Giurisprudenza e Prassi

AREA ASSOGGETTATA A VINCOLO PAESAGGISTICO - CONCORSO DI IDEE – NON OBBLIGATORIO

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2020

Considerato, in via del tutto incidentale e fermo restando il superiore rilievo di inammissibilità, che il ricorso si rivela anche infondato nel merito, per le ragioni succintamente sottoindicate:

- in primis, l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: «Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli artt. 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’art. 24» (ossia anche l’esternalizzazione della progettazione mediante procedura di affidamento dell’appalto di servizi di ingegneria e architettura);

- ai sensi del paragrafo 5.1.4, lett. d, delle Linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016): «Il responsabile del procedimento … individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche: 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4) complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5) esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni; 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi; 8) necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica»;

- nei pareri precontenziosi di cui alle delibere n. 1027 dell’11 ottobre 2017 e n. 38 del 17 gennaio 2018, l’ANAC ha chiarito essere «compito della stazione appaltante valutare, nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa e tecnica, se l’affidamento per gli incarichi e i servizi di progettazione sia ricompreso o meno nelle fattispecie contemplate dall’articolo 23, comma 2, afferenti alla progettazione di lavori di particolare rilevanza, con la conseguente corretta individuazione della procedura da seguire»;

- ciò posto, l’ACaMIR risulta aver fatto buon governo delle regole e dei criteri operativi dianzi enunciati;

- in particolare, nel fornire riscontro, con nota via p.e.c. del 4 maggio 2020, al preavviso di ricorso giurisdizionale di cui alla nota del 21 aprile 2020, prot. n. 1998, ha così perspicuamente e compiutamente argomentato la scelta della procedura selettiva controversa, attuata nell’esercizio delle proprie prerogative di discrezionalità tecnico-amministrativa: «… l’intervento oggetto dell’affidamento … costituisce un’opera puntuale, di scarsa rilevanza sotto il profilo architettonico e paesaggistico, il cui effetto esterno più evidente è limitato ai soli punti di connessione con la viabilità (ingresso/uscita veicolare) e l’ambiente urbano (ingressi/uscite pedonali). L’intera opera è, infatti, interrata, in analogia ad altri interventi già realizzati nello stesso ambito. Tra l’altro, un intervento di questo tipo è già previsto nella strumentazione urbanistica del Comune di Cetara ed è coerente con le stringenti previsioni del Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con legge regionale n. 37/1985»;

- a fronte di tali rilievi concreti e oggettivi, il ricorrente non è andato oltre la prospettazione di assunti apodittici, sulla scorta di un’altrettanto apodittica relazione di consulenza tecnica, l’attrazione dell’opera programmata alla categoria di lavori di particolare rilevanza ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, senza circostanziarla mediante la puntuale individuazione delle caratteristiche tecniche riconducibili tra quelle annoverate nel paragrafo 5.1.4, lett. d, delle Linee guida ANAC n. 3; ed ha, nella sostanza, finito per suffragare semplicisticamente i propri assunti in base al notevole interesse paesaggistico-ambientale, alla peculiare vulnerabilità idrogeologica dei luoghi di intervento ed alle dimensioni del parcheggio progettato: quasi che il contesto territoriale di riferimento e la consistenza dell’opera, a prescindere delle intrinseche caratteristiche tecnico-architettoniche di quest’ultima (peraltro, non qualitativamente e quantitativamente dissimile da varie altre presenti sulla Costiera Amalfitana) e dalla concreta portata impattante della stessa sul primo, siano, di per sé soli, suscettibili di integrare gli estremi applicativi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016; e con l’abnorme conseguenza di dover indeclinabilmente optare per la procedura del concorso di idee o progettazione, ogni qual volta si tratti di lavori localizzati in area assoggettata a vincolo paesaggistico, architettonico, ambientale, idrogeologico, ecc. e/o aventi proporzioni significative;



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DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
LINEE GUIDA: Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le reg...
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
PREPOSTO: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controlla...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...