Giurisprudenza e Prassi

APPALTO INTEGRATO - IL PROGETTISTA INTEGRATO DEVE POSSEDERE ANCHE I REQUISITI GENERALI (59)

ANAC DELIBERA 2023

Nell'appalto integrato i progettisti indicati, al pari di quelli associati, devono essere qualificati e quindi in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di quelli di capacità tecnico professionale.

Parimenti il disciplinare di gara, nella parte inerente ai requisiti di ordine generale dispone che "Pur non rivestendo la qualità di concorrenti, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal progettista 0 dai progettisti indicati dal concorrente ai sensi dell'art. 59, C. 1-bis, D.lgs. 50/16, per l'esecuzione della progettazione esecutiva".

L'amministrazione pertanto, nel ritenere non applicabile la norma di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-ter al progettista indicato ha disatteso le disposizioni della propria lex specialis, da ritenere, secondo costante giurisprudenza, vincolanti e non disapplicabili.

Ulteriore corollario della necessaria sussistenza dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al progettista risiede nella prassi applicativa in quanto il medesimo deve redigere il DGUE, al pari di qualsiasi concorrente, e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, o meglio, sulla sussistenza dei requisiti opera l'attività di verifica da parte della stazione appaltante, al fine di garantire l'affidabilità e l'onorabilità nei riguardi di qualsiasi soggetto venga in contatto diretto con la pubblica amministrazione.

Sul punto anche la giurisprudenza ha affermato che "il progettista indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve nondimeno soddisfare sia i requisiti generali sia quelli speciali, pena l'esclusione del concorrente che lo abbia designato (Consiglio di Stato, sez.

V, 27.07.2021 n. 5563; in tal senso anche Cons. Stato, V, 21 agosto 2020, n. 5164; 15 marzo 2016, n.

1031).

Si è in particolare rilevato che "il possesso dei requisiti di ordine generale grava su tutti gli operatori economici che partecipino a qualunque titolo a procedure di evidenza pubblica, anche a prescindere da qualsiasi prescrizione della lex specialis e anche sui progettisti designati ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del codice dei contratti pubblici"(Cons Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2638).

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