Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER PRODOTTI EXTRA-UE SENZA MOTIVAZIONE AGGRAVATA (170.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

Ai sensi dell'art. 170, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può legittimamente escludere un operatore economico la cui offerta di fornitura sia composta per oltre la metà da prodotti extra-UE senza obbligo di motivazione analitica, in quanto l'ordinamento configura l'esclusione come regola e l'eventuale ammissione come eccezione derogatoria soggetta a onere motivazionale aggravato.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)