LEGITTIMA LA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER INFUNGIBILITÀ TECNICA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI INNOVATIVE (76.2)
In tema di appalti di forniture ad alta tecnologia, il ricorso alla procedura negoziata senza bando ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 36/2023 è legittimo qualora le specifiche tecniche minime, sebbene possedute da un unico operatore, risultino strettamente funzionali al soddisfacimento di esigenze cliniche e di ricerca superiori, non surrogabili per equivalente. L'onere di dimostrare l'equivalenza funzionale delle soluzioni alternative spetta all'operatore economico interessato, il quale deve fornire prove concrete già durante la fase di consultazione preliminare del mercato, non potendo limitarsi a contestazioni generiche in sede giudiziale.
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