Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (68.19)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza 2026

È legittima la partecipazione a una procedura negoziata in forma di raggruppamento temporaneo di imprese da parte di un operatore economico invitato singolarmente, a condizione che lo stesso assuma la qualifica di mandatario del raggruppamento. La fase della manifestazione di interesse e dell'indagine di mercato non integra una fase di prequalifica in senso tecnico, restando un segmento procedimentale autonomo e non vincolante rispetto alla gara vera e propria.

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