L’OPERATORE ECONOMICO NON PUÒ IMPORRE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA PROCEDURA NEGOZIATA (76.2)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto contro un bando di gara aperta volto a censurare la mancata adozione di una procedura negoziata, qualora le clausole della lex specialis non impediscano la formulazione di un'offerta. La procedura negoziata ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 costituisce un'ipotesi eccezionale e derogatoria, la cui mancata attivazione non può essere contestata dall'operatore economico che non fornisca prova rigorosa dell'inesistenza di soluzioni alternative sul mercato o dell'infungibilità assoluta del proprio prodotto.
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