Giurisprudenza e Prassi

INFUNGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE: L'ASSENZA DI ALTERNATIVE NEL MERCATO DEVE ESSERE ACCERTATA IN MODO RIGOROSO (76.2.B)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

Per giurisprudenza pacifica «in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2025, n. 4877).

Nel caso in esame l’avviso pubblico prevedeva che gli impianti (di recupero dei rifiuti) dell’operatore economico «dovranno necessariamente essere situati entro una distanza massima di 66 Km [...]», senza tuttavia precisare il luogo di partenza del rifiuto (oggetto anche di successivi chiarimenti).

Ciò posto, il Collegio reputa che la genericità della lex specialis, unitamente ai principi di buona fede e di tutela della concorrenza, impedisca l’immediata esclusione di un concorrente.

Conseguentemente, il Collegio reputa illegittima l’esclusione della ricorrente, con conseguente obbligo della stazione appaltante di riesaminarne l’offerta valutando l’opportunità di richiedere la sostituzione dei centri intermedi, specificando i requisiti che devono possedere. Solo all’esito della procedura descritta l’analisi di mercato volta ad accertare l’eventuale l’infungibilità in concreto del servizio potrà dirsi correttamente effettuata.


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