PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO - PRESUPPOSTI E LIMITI
L’articolo 31, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, per giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di tale disposizione, l’amministrazione aggiudicatrice non può invocare la tutela di diritti esclusivi qualora la ragione di una siffatta tutela sia ad essa imputabile. Una siffatta imputabilità è valutata sulla base non solo delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano la conclusione del contratto avente ad oggetto la prestazione originaria, ma anche di tutte quelle che caratterizzano il periodo che va dalla data di conclusione di tale contratto a quella in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie la procedura da seguire per l’aggiudicazione di un appalto pubblico successivo.
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