Articolo 31. Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'Articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime ;

d) l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice

oppure

qualora tali lavori o servizi , pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale , siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale ;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'Articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

PROROGA CONTRATTI PUBBLICI – RINNOVO AFFIDAMENTO – PROCEDURA NEGOZIATA – CONDIZIONI E LIMITI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2018

Sul punto il Collegio non rinviene motivi per discostarsi dall’orientamento secondo cui i provvedimenti di proroga dei contratti pubblici vanno considerati illegittimi, perché in contrasto con l’art. 97 Cost., dei principi comunitari di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, nonché, in generale, con la normativa comunitaria, che all'art. 31, comma 1, n. 4, lett. b), Direttiva 2004/18 consente agli Stati membri il rinnovo dell'affidamento, con ricorso alla procedura negoziata, solo quando ricorrono le condizioni in esso indicate, tra le quali rileva che la possibilità del rinnovo sia indicato sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto per la prosecuzione sia individuato nel bando (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 27/03/2014 n. 1486).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/05/2006 - CONCESSIONE

Realizzazione autorimessa interrata. Un comune, dopo aver esperito tutte le fasi previste dalla legge ed aver stipulato la convenzione con il promotore, peraltro unico offerente progetto preliminare, riceve (un mese prima dell’approvazione del definitivo) richiesta dal Tribunale di assegnazione di parte del parcheggio a servizio del Tribunale stesso. Essendo parte del parcheggio già concesso al promotore, il Comune chiede al promotore di adeguare il progetto alle nuove esigenze, adeguando di conseguenza anche il Piano Economico Finanziario già basato su una gestione prefissata a 90 anni (con nuova asseverazione). Ne scaturisce, previo assenso del promotore, un ampliamento dell'autorimessa (un piano in più) nei limiti delle preventive autorizzazioni già acquisite, nonchè una nuova asseverazione con riduzione del periodo di gestione a 80 anni (richiesta del Comune dunque a proprio favore). Poteva il Comune chiedere la variazione al progetto preliminare dopo la stipula della convenzione? Atteso cha alla gara non si sono presentati altri offerenti, potrebbe eventualmente essere stata lesa la concorrenza? Dato che la norma non cita nulla in merito all’applicabilità di varianti al “project financing” una volta stipulata la convenzione, può ritenersi vigente l’ordinaria norma in materia di appalti pubblici, atteso che lo scopo dell’istituto è prevalentemente quello di garantire un reale vantaggio per l’amministrazione?