Giurisprudenza e Prassi

PROCEDIMENTO DI VERIFICA CONGRUITA' OFFERTA - LIMITI POTERE DISCREZIONALE PA

ANAC DELIBERA 2022

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'autorità, le valutazioni dell'amministrazione in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. ex multiscons. stato, sez. v, 25 luglio 2019 n. 5259; id., sez. iii, 6 febbraio 2017, n. 514; id., sez. v, 17 novembre 2016, n. 4755; in tal senso, si vedano anche le delibere dell’autorità n. 354 del 22 aprile 2020; n. 197 del 13 marzo 2019, n. 438 del 27 aprile 2017, n. 488 del 3 maggio 2017 en. 672 del 14 giugno 2017). il sindacato dell’autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell'offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della p.a. (cfr. cons. stato, sez. v, 10 ottobre 2017, n. 4680);

considerato che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (cfr. cons. stato, sez. iii, 29 gennaio 2019, n. 726; id., sez. v, 23 gennaio 2018, n. 430; id., 30 ottobre 2017, n. 4978)

considerato, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia e quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, al fine di evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia e avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (cfr. tar lazio, sez. i-ter, 30 dicembre 2016, n. 9182; parere anac n. 197 del 13 marzo 2019).



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