Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE (68.4)

CONS. STATO Sentenza 2024

Le valutazioni sull'equivalenza funzionale dei prodotti offerti in gara costituiscono espressione della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o errore di fatto. Il principio di equivalenza permette di ammettere offerte formalmente prive di specifiche tecniche prescritte ma sostanzialmente corrispondenti o superiori nelle prestazioni, al fine di garantire il massimo favore per la partecipazione e il confronto competitivo.

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